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Il tirocinio extra-curriculare

Questa tipologia di tirocinio è finalizzata ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro, mediante un’esperienza formativa a diretto contatto con il mondo del lavoro. 

Il tirocinio extra-curriculare (formativo e di orientamento) è destinato a soggetti che hanno conseguito, entro e non oltre 12 mesi, uno dei seguenti titoli di studio:

  • laurea triennale;
  • laurea magistrale;
  • master universitario di I e II livello;
  • dottorato di ricerca.

Il tirocinio viene svolto presso aziende o enti che, dopo essersi registrate/i al portale www.unito.it, hanno stipulato un’apposita convenzione tra l’azienda (soggetto ospitante) e l'Università degli Studi di Torino (soggetto promotore).

Per ogni tirocinio viene redatto un documento, il progetto formativo, che riporta i dati del tirocinante, del tutor didattico e del tutor aziendale, la sede, il periodo e gli orari di svolgimento e altri dati relativi al tirocinio.

La durata del tirocinio extra-curriculare e l’indennità di partecipazione minima mensile che deve essere riconosciuta variano a seconda della regione sede di svolgimento del tirocinio.

L’impegno dei tirocinanti presso l’impresa ospitante non deve superare l’orario previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

Qualsiasi variazione intervenga durante il periodo di tirocinio - assenze, recuperi, proroghe, trasferte, variazione del Tutor Aziendale, etc etc - deve essere tempestivamente comunicata al Job Placement tramite apposito modulo, scaricabile nella sezione Documenti.

L’Università garantisce la copertura assicurativa per la Responsabilità Civile - presso compagnie assicurative operanti nel settore - e contro gli Infortuni sul Lavoro presso l’INAIL.

In caso di infortunio del/della tirocinante, il Soggetto ospitante si obbliga a darne immediata comunicazione, entro 24 ore dal verificarsi dell'infortunio, al Soggetto promotore scrivendo all'indirizzo email infortuni@unito.it e jobplacement.economiamanagement@unito.it in copia conoscenza, allegando:

  1. certificazione medica di infortunio lavorativo rilasciato dal Pronto Soccorso o dal Medico che ha accertato l'infortunio;
  2. breve relazione sulla dinamica dell’infortunio.

 

→ Per ulteriori informazioni e per la normativa di riferimento visita il sito della Regione in cui avrà sede lo svolgimento del tuo tirocinio.

FAQ e Punti Salienti della normativa regionale del Piemonte

La durata dei tirocini extracurriculari (o formativi e di orientamento) non può essere superiore a sei mesi proroghe comprese.

La durata minima dei tirocini extracurriculari (o formativi e di orientamento) deve essere 2 mesi.

L’impegno presso l’impresa ospitante non deve superare l’orario previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

Il tirocinio non è un rapporto di lavoro, quindi in quanto tirocinante non hai diritto a ferie o permessi.

Tuttavia, puoi assentarti e le assenze devono essere comunicate a Ente Ospitante ed Ente Promotore, ma non giustificate.

In caso di assenze che non consentano il raggiungimento del 70% minimo di frequenza mensile, l’indennità potrà essere riparametrata. 

Le assenze non imputabili al/alla tirocinante (ad es. festività o chiusure che non raggiungano i termini previsti per la sospensione) non si conteggiano come assenze ai fini della frequenza mensile.

In quanto tirocinante hai diritto a una sospensione del tirocinio:

  • per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore;
  • in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento;
  • per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi.

Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati.

Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto; le motivazioni a sostegno dell’interruzione devono risultare da apposita relazione.

In quanto tirocinante puoi interrompere il tirocinio quando vuoi, ma devi dare motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.

Per richiedere l’interruzione è necessario che il soggetto ospitante/tirocinante invii il modulo di Interruzione, (reperibile nei Documenti) almeno una settimana prima della data di interruzione.

Il modulo di interruzione (compilato, firmato e scansito in pdf) dovrà essere inviato via email all’indirizzo di posta elettronica jobplacement.economiamanagement@unito.it indicando nell’oggetto: INTERRUZIONE STAGE EXTRACURRICULARE di “nome cognome” e mettendo in cc l'indirizzo email della controparte.

Sulla base di quanto previsto dalla normativa della Regione Piemonte è corrisposta al tirocinante un’indennità per la partecipazione al tirocinio di importo non inferiore a 600 euro lordi mensili per un impegno massimo di 40 ore settimanali; tale importo può diminuire proporzionalmente in relazione all’impegno del tirocinante fino a un minimo di 300 euro lordi per 20 ore settimanali. In ogni caso è facoltà dei soggetti coinvolti concordare indennità di valore superiore ai riferimenti sopra riportati.

L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima al tirocinio del 70% su base mensile.

Nei periodi di sospensione del tirocinio di cui al art. 3 del Dgr 85-6277 del 22 dicembre 2017, non sussiste l’obbligo di corresponsione dell’indennità di partecipazione.

Dal punto di vista fiscale l’indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (cfr. art. 50, D.P.R. n. 917/1986 TUIR). Stante, comunque, la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa, tale partecipazione, nonché la percezione dell’indennità, non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.

Per proroga si intende un “prolungamento” delle attività contenute nel progetto formativo legate al recupero per le sospensioni indicate nella normativa o poiché gli obiettivi sono stati parzialmente raggiunti

  1. Recupero per sospensioni: l’ente ospitante dovrà compilare e inviarci via email, almeno 7 gg prima della sospensione, il modulo di variazione.
  2. Recupero per obiettivi non raggiunti: l’ente ospitante dovrà inviarci una email, entro 7 gg prima della fine da progetto, indicando quali obiettivi non sono stati totalmente raggiunti e la durata della proroga, sempre nel limite di 6 mesi totali.

Per rinnovo si intende un’integrazione del Progetto Formativo con nuove attività, nuovi obiettivi (ecc), sempre in continuità rispetto al progetto iniziale.

Può essere richiesto un solo rinnovo. In questo caso, l’ente ospitante dovrà inviarci una email, entro i 7 gg prima della fine del progetto, indicando le nuove attività e i relativi nuovi obiettivi (con riferimento alle ADA di partenza oppure inserendo le ADA nuove).

L’email dovrà inoltre contenere l’indicazione della durata del rinnovo, sempre nel limite di 6 mesi totali.

No, non è mai possibile, nemmeno nel caso in cui cambi il profilo professionale di riferimento o la tipologia di tirocinio (prima formativo e di orientamento e poi di inserimento/reinserimento lavorativo o viceversa).

È possibile ripeterlo, presso un soggetto ospitante diverso, solo se nel progetto formativo individuale possano essere inserite attività differenti da quelle già acquisite dal tirocinante in precedenti esperienze lavorative e/o di tirocinio e che contribuiscano allo sviluppo dell’occupabilità.

Sì, sempre accompagnati dal/dalla tutor Aziendale e previo avviso in anticipo al nostro ufficio Job Placement.

La trasferta va comunicata dall’azienda/ente tramite email (inserendo, come destinatari: la nostra email jobplacement.economiamanagement@unito.it e l’email del/della tirocinante) con alcuni giorni di anticipo, indicando:

  • l'indirizzo preciso (via, numero, città) della trasferta
  • il/i giorno/i della trasferta
  • l'orario che verrà effettuato in trasferta
  • i/la tutor che accompagna il/la tirocinante in trasferta (se è differente dal/dalla tutor assegnato).

La copertura assicurativa, che, come ente promotore, attualmente garantiamo in azienda, sarà estesa alla trasferta soltanto per quanto attiene l'orario di lavoro indicato nell’email (se non indicato, si fa riferimento a quello del Progetto Formativo)

Precisiamo, infine, che le eventuali trasferte sono da effettuarsi in affiancamento a un/una tutor aziendale (se non indicato rimane valido il/la tutor assegnato indicato sul Progetto Formativo) e con utilizzo di mezzi pubblici o aziendali comunque non guidati dal/dalla tirocinante.

Le spese della trasferta sono a carico del soggetto ospitante.

Ultimo aggiornamento: 21/06/2024