Per la Regione Piemonte la durata massima del tirocinio è 6 mesi e l’indennità mensile minima è 300 € per un impegno di 20 ore settimanali, aumentando proporzionalmente fino a un minimo di 600€ mensili per un impegno di 40 ore settimanali.
Si precisa che per i tirocini attivati con l'Università degli Studi di Torino e svolti nel territorio della regione Piemonte non si deve procedere alla compilazione del Progetto Formativo tramite il Portale Tirocini della Regione Piemonte, ma occorre attenersi alle modalità indicate dall'Università degli Studi di Torino in questa stessa pagina.
Il Soggetto Ospitante deve comunque espletare l'adempimento delle comunicazioni obbligatorie tramite il sistema Geco, indicando gli stessi dati e, in particolare le stesse date di inizio e fine tirocinio, presenti nel Progetto Formativo.
Per procedere con l’attivazione del tirocinio extracurriculare l'Azienda/Ente (ossia il Soggetto Ospitante) deve:
A ricezione dell'email che ha in allegato la Scheda Progetto, il Job Placement invierà, al Soggetto Ospitante e al/alla laureato/laureata, un’email di conferma ricezione con le tempistiche di presa in carico.
Una volta controllata la scheda e ricevute eventuali integrazioni, il Job Placement predisporrà e invierà (al Soggetto Ospitante e al/alla tirocinante) via email il Progetto Formativo che dovrà essere restituito al Job Placement, prima della data di inizio tirocinio, secondo le tempistiche e le modalità indicate nella stessa email.
Ricordiamo che sarà necessario far pervenire, via email in pdf (alla data indicata nella email e comunque entro e non oltre le 12 del giorno lavorativo antecedente l'inizio del tirocinio), copia della comunicazione obbligatoria effettuata tramite servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di tirocinio/azienda.
Entro il giorno lavorativo precedente l’inizio del tirocinio, il Job Placement invierà un’email nella quale verrà confermato il periodo del tirocinio e alla quale verranno allegati:
Ricordiamo che Il/la tirocinante ha diritto a una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento. Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati.
Qualsiasi variazione intervenga durante il periodo di tirocinio - assenze, recuperi, proroghe, trasferte, variazione del Tutor Aziendale, etc etc - deve essere tempestivamente comunicata al Job Placement tramite apposito modulo, scaricabile nella sezione Documenti.
Dovranno essere compilati on line due questionari lato tutor azienda (intermedio e finale) raggiungibili dalla MyUniTO Enti e Imprese.
I Soggetti che dovranno compilare i questionari (tirocinante, tutor aziendale) riceveranno via email gli alert che ricorderanno loro di valutare i tirocini.
N.B.: La procedura di accreditamento consente l'accesso alla MyUniTO dell'impresa a una sola utenza per ogni impresa e non a singoli operatori per l'utilizzo di tutti i servizi on line disponibili (per inserire offerte di lavoro/tirocinio, per consultare e richiedere i cv, per richiedere la convenzione...).
Anche il servizio relativo ai questionari di valutazione dei tirocini è accessibile dalla MyUniTO Enti e Imprese accedendo tramite il Login con le credenziali fornite all'azienda.
Anche lato tirocinante dovranno essere compilati due questionari (intermedio e finale) raggiungibili dai tirocinanti dalla MyUniTO Studente.
Inoltre, al termine del tirocinio extracurriculare (entro 10 gg successivi alla fine o all'eventuale interruzione) dovranno pervenire al Job Placement i seguenti documenti in originale:
La documentazione finale, firmata in originale con firma autografa, dovrà pervenire al seguente indirizzo:
Università degli Studi di Torino - Scuola di Management ed Economia
c.a. Ufficio Job Placement
c.so Unione Sovietica 218 bis - 10134 Torino
Si consiglia di non utilizzare la raccomandata.
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L’Università garantisce la copertura assicurativa per la Responsabilità Civile - presso compagnie assicurative operanti nel settore - e contro gli Infortuni sul Lavoro presso l’INAIL.
In caso di infortunio del/della tirocinante, il Soggetto ospitante si obbliga a darne immediata comunicazione, entro 24 ore dal verificarsi dell'infortunio, al Soggetto promotore scrivendo all'indirizzo email infortuni@unito.it e jobplacement.economiamanagement@unito.it in copia conoscenza, allegando:
L’Università degli Studi di Torino funge da Ente Promotore per i soggetti che hanno conseguito uno dei seguenti titoli di studio entro e non oltre 12 mesi:
Il Soggetto ospitante è tenuto a effettuare le comunicazioni obbligatorie al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di tirocinio tramite il sistema Geco.
I dati da inserire sono quelli riportati nel Progetto Formativo che noi consegneremo al Tirocinante. Se ve ne occorre copia con anticipo potrete richiederlo rispondendo alla email di conferma.
Per i tirocini extracurriculari (o formativi e di orientamento) attivati dal nostro Ateneo sul territorio regionale (Piemonte) non è necessario utilizzare il portale dei tirocini in quanto è stata avviata una cooperazione applicativa per la trasmissione dati dei tirocini dell'Università al portale Regionale del Piemonte.
Occorre effettuare una comunicazione obbligatoria anche in caso di proroga.
Numero di DIPENDENTI SUBORDINATI* |
Numero Tirocinanti |
da 0 a 5 |
1 |
da 6 a 19 |
2 |
Oltre 20 ** |
in misura non superiore al 10% dei dipendenti contemporaneamente con arrotondamento all’unità superiore |
*Le tipologie di DIPENDENTI a cui fare riferimento sono:
Sono esclusi dal calcolo gli apprendisti.
**Per ulteriori informazioni si veda l'art. 7 “LIMITI NUMERICI E PREMIALITÀ" del Dgr 85-6277 del 22 dicembre 2017.
I tirocini extra-curriculari (o tirocini formativi e di orientamento) sono soggetti alle comunicazioni obbligatorie ai Centri Territoriali per l’Impiego, introdotte con la legge finanziaria 2007, da assolversi attraverso procedura informatica.
La durata dei tirocini extracurriculari (o formativi e di orientamento) non può essere superiore a sei mesi proroghe comprese.
La durata minima dei tirocini extracurriculari (o formativi e di orientamento) deve essere 2 mesi.
L’impegno dei tirocinanti presso l’impresa ospitante non deve superare l’orario previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.
Sulla base di quanto previsto dalla normativa della Regione Piemonte è corrisposta al/alla tirocinante un’indennità per la partecipazione al tirocinio di importo non inferiore a 600 euro lordi mensili per un impegno massimo di 40 ore settimanali; tale importo può diminuire proporzionalmente in relazione all’impegno del tirocinante fino a un minimo di 300 euro lordi per 20 ore settimanali. In ogni caso è facoltà dei soggetti coinvolti concordare indennità di valore superiore ai riferimenti sopra riportati.
L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima al tirocinio del 70% su base mensile.
Nei periodi di sospensione del tirocinio di cui all'art. 3 del Dgr 85-6277 del 22 dicembre 2017, non sussiste l’obbligo di corresponsione dell’indennità di partecipazione.
Dal punto di vista fiscale l’indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (cfr. art. 50, D.P.R. n. 917/1986 TUIR). Stante, comunque, la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa, tale partecipazione, nonché la percezione dell’indennità, non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.
Il soggetto ospitante:
Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali, è vietato ospitare tirocinanti per lo svolgimento di mansioni equivalenti a quelle per cui il soggetto ospitante ha effettuato, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti:
Non si possono attivare tirocini in presenza di procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedano tale possibilità.
N.B. È necessario interrompere il tirocinio in caso di intervento di cassa integrazione nel settore in cui è ospitato il tirocinante.
No, non è mai possibile, nemmeno nel caso in cui cambi il profilo professionale di riferimento o la tipologia di tirocinio (prima formativo e di orientamento e poi di inserimento/reinserimento lavorativo o viceversa).
È possibile ripeterlo, presso un soggetto ospitante diverso, solo se nel progetto formativo individuale possano essere inserite attività differenti da quelle già acquisite dal tirocinante in precedenti esperienze lavorative e/o di tirocinio e che contribuiscano allo sviluppo dell’occupabilità.
La Regione Piemonte nell’ambito delle attività di monitoraggio pone particolare attenzione alla rilevazione di eventuali elementi distorsivi presenti nell’attuazione dell’istituto quali, a titolo esemplificativo:
L’art 17 del Dgr 85-6277 del 22 dicembre 2017 disciplina le misure di vigilanza e tipologia di violazioni sanabili e non sanabili.
Per le violazioni non sanabili, in particolare nel caso in cui il tirocinio sia attivato senza il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti, con riferimento, rispettivamente:
sarà prevista l’intimazione della cessazione del tirocinio da parte dell’organo individuato dalla Regione Piemonte e l’interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall’attivazione di nuovi tirocini.
Il/La tirocinante ha diritto a una sospensione del tirocinio:
Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati.
Per comunicare la sospensione, se non prevista a inizio tirocinio, è sufficiente inviare un'email a jobplacement.economiamanagement@unito.it, allegando il modulo di Variazione, disponibile nella sezione “Documenti”.
I casi di sospensione sono tassativamente quelli elencati in disciplina, di cui all’art. 3, co 4 della DGR 85/2017.
Il tirocinio non è un rapporto di lavoro, quindi il tirocinante non ha diritto a ferie o permessi e le assenze devono essere comunicate, ma non giustificate.
In caso di assenze che non consentano il raggiungimento del 70% minimo di frequenza mensile, l’indennità potrà essere riparametrata. Le assenze non imputabili al tirocinante (ad es. festività o chiusure che non raggiungano i termini previsti per la sospensione) non si conteggiano come assenze ai fini della frequenza mensile.
Per comunicare l’assenza, è sufficiente inviare una email a jobplacement.economiamanagement@unito.it indicando il giorno o le giornate di assenze.
Per proroga si intende un “prolungamento” delle attività contenute nel progetto formativo legate al recupero per le sospensioni indicate nella normativa o poiché gli obiettivi sono stati parzialmente raggiunti.
Per rinnovo si intende un’integrazione del Progetto Formativo con nuove attività, nuovi obiettivi (ecc), sempre in continuità rispetto al progetto iniziale.
Può essere richiesto un solo rinnovo. In questo caso, l’ente ospitante dovrà inviarci una email, entro i 7 gg prima della fine del progetto, indicando le nuove attività e i relativi nuovi obiettivi (con riferimento alle ADA di partenza oppure inserendo le ADA nuove).
L’email dovrà inoltre contenere l’indicazione della durata del rinnovo, sempre nel limite di 6 mesi totali.
Il tirocinio può essere interrotto:
Per richiedere l’interruzione è necessario che il soggetto ospitante/tirocinante invii il modulo di Interruzione, (reperibile nei Documenti) almeno una settimana prima della data di interruzione.
Il modulo di interruzione (compilato, firmato e scansito in pdf) dovrà essere inviato via email all’indirizzo di posta elettronica jobplacement.economiamanagement@unito.it indicando nell’oggetto: INTERRUZIONE STAGE EXTRACURRICULARE di “nome cognome” e mettendo in cc l'indirizzo email della controparte.
Il soggetto ospitante è tenuto a effettuare la comunicazione obbligatoria per la cessazione anticipata.
Sì, il/la tirocinante deve sempre essere accompagnato/a dal/dalla tutor Aziendale e previo avviso in anticipo al nostro ufficio Job Placement.
La trasferta va comunicata dall’azienda/ente tramite email (inserendo come destinatari la ns email - jobplacement.economiamanagement@unito.it - e l’email del/della tirocinante) con alcuni gg di anticipo, indicando:
La copertura assicurativa, che, come ente promotore, attualmente garantiamo in azienda, sarà estesa alla trasferta soltanto per quanto attiene l'orario di lavoro indicato nell’email (se non indicato, si fa riferimento a quello del Progetto Formativo).
Precisiamo, infine, che le eventuali trasferte sono da effettuarsi in affiancamento a un/una tutor aziendale (se non indicato rimane valido il/la tutor assegnato indicato sul Progetto Formativo) e con utilizzo di mezzi pubblici o aziendali comunque non guidati dal/dalla tirocinante.
Le spese della trasferta sono a carico del soggetto ospitante.